FOCUS
1. Prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande
2. Responsabilità delle società (ed altri enti) in sede penale
RASSEGNA STAMPA
1. Imposte dirette
2. Riscossione delle imposte sul reddito
3. IVA
4. Accertamento imposte dirette
5. Contenzioso tributario
6. Tributi locali
7. Lavoro
8. Società ed enti assimilati
9. Contabilità e bilancio
10. Varie
Prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande Articolo 83, commi da 28-bis a 28-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 Nella Circolare n. 88 del 12 settembre Vi abbiamo anticipato le novità fiscali in tema di prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande. La normativa si preannuncia purtroppo complessa e ancora in divenire: in questa occasione tentiamo di schematizzarne i principali contenuti. Reddito d’impresa Spese sostenute Redditi IVA Reddito di Lavoro Autonomo Spese sostenute Redditi IVA * Ricordiamo che Responsabilità delle società (ed altri enti) in sede penale D.Lgs. n. 231/2001
IMPOSTE DIRETTE
Società di comodo: disapplicazione se cancellate entro il 31 luglio 2009
(Italia Oggi del 20 settembre 2008, pag. 39, Antonio Mastroberti)
Il Modello Unico 2008 concede alle società in liquidazione, alle quali non sia applicabile lo scioglimento agevolato, una scappatoia per la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo. Difatti, le società in liquidazione potranno determinare il reddito in base alle regole ordinarie, impegnandosi a cancellare la propria posizione dal registro imprese entro il 31 luglio 2009. Tale impegno verrà assunto compilando con il codice 99 la colonna 1 del rigo RF78 del Modello, che consente di non procedere alla compilazione del test e alla determinazione del reddito minimo per il triennio 2007 - 2009. Tuttavia, si ricorda che, nel caso in cui la società non venga cancellata dal registro imprese entro il 31 luglio 2009, scatterà l’obbligo di assoggettarsi alla disciplina sulle società di comodo sin dal periodo di imposta 2007.
IRAP: determinazione della base imponibile per le imprese minori
(Art. 5-bis, comma 2 , del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 – Il Sole 24 Ore del 22 settembre 2008, Norme e Tributi, pag. 3, Paolo Meneghetti, Luca Miele)
Le imprese IRPEF in contabilità ordinaria hanno, ai sensi dell’art 5-bis, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, la facoltà di scegliere se determinare la base imponibile IRAP in base al conto economico, come previsto per le società di capitali, oppure in base alle regole che richiamano le norme previste ai fini delle imposte sul reddito. Le imprese IRPEF in regime semplificato non hanno, invece, la possibilità di esercitare tale opzione. La base imponibile IRAP di tali soggetti, di conseguenza, sarà calcolata dalla differenza tra i componenti positivi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del Tuir (insieme alle rimanenze positive) e i componenti negativi (acquisti di merci o materie prime, servizi, dall’ammortamento e dai canoni anche di beni in leasing). Ciò comporterà evidenti differenze nella determinazione della base imponibile IRAP tra soggetti IRPEF ed IRES. Ad esempio solamente i soggetti IRPEF (che non hanno esercitato l’opzione di cui sopra) dovranno tenere conto dell’eventuale adeguamento agli studi di settore.
Società di comodo: conseguenze se l’interpello è negativo
(Il Sole 24 Ore del 20 settembre 2008, pag. 33, Giorgio Gavelli, Riccardo Giorgetti)
I contribuenti che hanno presentato l’istanza di interpello disapplicativo della disciplina sulle società di comodo entro il 2 luglio u.s. sono in attesa, avvicinandosi la scadenza di Unico, di una risposta da parte dell’Amministrazione finanziaria. Difatti, nel caso in cui la risposta all’interpello sia positiva e la società abbia già versato le imposte, confidando nell’esito dell’istanza, essa dovrà solamente barrare le caselle 2, 3 e 4 del rigo RF78. Nel caso in cui, invece, la risposta all’istanza sia negativa, si aprono due strade: accettare il parere del fisco oppure dichiarare il reddito effettivo e, in seguito, impugnare l’avviso di accertamento. Nel primo caso dovrà compilare di conseguenza il Modello unico ed eventualmente usufruire del ravvedimento per integrare il saldo. Nel secondo caso, gli Autori evidenziano che la società potrebbe: 1) compilare il prospetto relativo alle società di comodo e successivamente modificare manualmente il reddito nel quadro RN; 2) operare come se l’istanza di interpello fosse stata accolta barrando le relative caselle nel quadro RF78. Entrambe le modalità presentano profili di incertezza e controindicazioni.
D.D.L. Finanziaria 2009: agevolazioni e proroghe
(Italia Oggi del 24 settembre 2008, pag. 35, Luigi Chiarello)
È stato approvato ieri dal Consiglio dei ministri il d.d.l. per la legge finanziaria 2009 che prevede numerose agevolazioni e proroghe degli incentivi fiscali a sostegno principalmente di famiglie, trasporti, energia, agricoltura ed edilizia. È stata, ad esempio, prorogata fino al 2011 l’agevolazione fiscale del 36% per le spese di ristrutturazione. Per il settore agricolo, invece, è stata definitivamente fissata l’aliquota IRAP agevolata nella misura del 1,9%; per le famiglie è stata prevista una detrazione IRPEF del 19% dell’imposta lorda sulle rette degli asili nido, per una spesa non superiore ad euro 632 annui a figlio.
Piani di lottizzazione e plusvalenze derivanti dalla loro cessione
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 319/E del 24 luglio 2008 – Il Sole 24 Ore del 29 settembre 2008, Norme e tributi, pag. 4, Gian Paolo Ranocchi, Giovanni Valcarenghi)
Il regime di imposizione della cessione delle aree lottizzate è stato oggetto, negli anni, di numerosi interventi interpretativi, l’ultimo dei quali è la risoluzione n. 319/E del 24 luglio 2008 , nella quale si è chiarito il concetto di lottizzazione. Tale concetto è di fondamentale importanza, in quanto la cessione di un terreno parte di un piano di lottizzazione riceve un trattamento fiscale di favore. Difatti si assume quale prezzo di acquisto: 1) il valore normale dell’area nel quinto anno anteriore, nel caso di acquisto a titolo oneroso avvenuto oltre 5 anni prima dell’inizio della lottizzazione; 2) il valore normale all’inizio della lottizzazione, nel caso di terreno acquistato a titolo gratuito (successione o donazione). L’Amministrazione ha definitivamente chiarito che, ai fini fiscali, si ha lottizzazione “quando il Comune abbia approvato il piano di lottizzazione e sia stata stipulata la relativa convenzione, dato che questa […] completa l’iter amministrativo”.
Reddito imponibile calcolato in base agli IAS
(Il Sole 24 Ore del 27 settembre 2008, pag. 27, Antonio Criscione, Luca Gaiani)
È oramai definitivamente pronto il decreto che attua il principio, introdotto dalla finanziaria 2008, che prevede, per le società che adottano gli IAS, la derivazione dell’imponibile fiscale dai conti redatti secondo i principi contabili internazionali. Non dovrebbe essere prevista una imposta sostitutiva sugli affrancamenti. La diffusione del decreto, che sarà inviato ora al Consiglio di Stato, avverrà sicuramente dopo il termine di consegna delle dichiarazioni e dovrebbe comportare l’estensione del periodo transitorio di un ulteriore anno.
Deducibilità degli interessi passivi sugli immobili
(Italia Oggi del 29 settembre 2008, pag. 28, Norberto Villa, Franco Cornaggia)
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 47/E del 18 giugno 2008 , ha chiarito che agli immobili c.d. patrimonio si deve applicare il primo periodo dell’art. 110, comma 1 , lettera b), del Tuir, con la conseguenza che l’eventuale patrimonializzazione degli interessi passivi operata in bilancio ad incremento del valore degli immobili-patrimonio è priva di rilevanza fiscale. Gli interessi passivi su tali immobili devono quindi rientrare nella disciplina di cui all’art. 96 del Tuir e sono pertanto soggetti in ogni caso alla limitazione alla deducibilità. Difatti la piena deducibilità di tali interessi viene concessa solamente per gli immobili-strumentali e non per gli immobili patrimonio regolati dall’art. 90 del Tuir.
Rivalutazione di terreni e partecipazioni: termini per la richiesta di rimborso di precedenti rivalutazioni sugli stessi beni
(Il Sole 24 Ore del 30 settembre 2008, pag. 34, Carlo Mezzetti)
I contribuenti, che intendono fruire della proroga al 31 ottobre 2008, concessa dal d.l. n. 97 del 3 giugno 2008 , per rideterminare il valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2008, possono, come precisato nella risoluzione 10 giugno 2008, n. 236/E , chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva versata per precedenti rivalutazioni effettuate sugli stessi beni. È necessario ricordare, tuttavia, che il rimborso può essere chiesto solamente entro 48 mesi dal versamento. Di conseguenza, anche sulla considerazione che il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° luglio 2003 scadeva il 30 settembre 2004, i contribuenti potranno chiedere il rimborso di tali somme solamente anticipando ad oggi l’adesione e presentando oggi stesso l’istanza di rimborso. Qualsiasi ritardo comporterà il mancato rispetto del termine perentorio di 48 mesi e la decadenza dal diritto al rimborso.
Affrancamento dei maggiori valori a seguito di operazioni straordinarie e IRAP
(Italia Oggi del 30 settembre 2008, pag. 36, Norberto Villa)
L’Agenzia delle Entrate, con una interpretazione indubbiamente pro fisco, ha affermato, nella circolare 57/E del 25 settembre 2008 , che, in assenza dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, i maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di operazioni straordinarie non sono riconosciuti fiscalmente rilevanti nemmeno ai fini IRAP. Tale interpretazione non tiene conto, tuttavia, di una circostanza non di poco rilievo. Ai sensi dell’ art. 1, comma 50 , della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, la base imponibile IRAP è ora calcolata, almeno per i soggetti IRES, sulla base delle risultanze del bilancio (differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’art. 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), risultanti dal conto economico dell’esercizio). L’intenzione del legislatore è, quindi, di dare rilevanza, ai fini IRAP, a tutto ciò che risulta iscritto nelle voci indicate del conto economico. Non si capisce, quindi, come tale volontà possa essere disattesa da parte dell’Amministrazione finanziaria con una interpretazione non giustificata in alcun modo o supportata da norme di legge.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO
Rateizzazione negata da Equitalia e impugnazione del provvedimento
(T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sentenza 28 agosto 2008, n. 452 – Il Sole 24 Ore del 19 settembre 2008, pag. 31, Antonio Criscione)
Il T.A.R. del Friuli Venezia Giulia, con la sentenza 28 agosto 2008, n.
Sanzioni per la falsificazione del modello F24
(Corte di Cassazione, Sentenza 24 settembre 2008, n. 36687 – Italia Oggi del 30 settembre 2008, pag. 37, Debora Alberici)
IVA
Privilegio dell’IVA del professionista nel caso di fallimento del cliente
(Corte di Cassazione, Sentenza 15690/2008 – Italia Oggi del 27 settembre 2008, pag. 43, Marcello Pollio)
ACCERTAMENTO IMPOSTE DIRETTE
Nuovi termini per la stampa dei registri fiscali
(D.L. 10 giugno 1994, n. 357, art. 7 - Italia Oggi del 18 settembre 2008, pag. 39, Andrea Bongi)
A seguito della modifica, da parte della finanziaria 2008 , dell’art. 7 del d.l. 10 giugno 1994, n. 357, i soggetti possono stampare i registri fiscali, gestiti con sistemi meccanografici, entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Di conseguenza i contribuenti (persone fisiche o società con periodo di imposta coincidente con l’anno solare) potranno procedere alla stampa dei registri, relativi all’esercizio 2007, tenuti attraverso sistemi meccanografici entro il termine del 30 dicembre p.v. Tuttavia, l’Autore ricorda che l’art. 7 del d.l. 357/1994 citato non consente di rimandare il corretto inserimento delle scritture contabili nei relativi registri, poiché, come specificato dallo stesso articolo, questi devono essere pronti per la stampa, in caso di accessi, verifiche ed ispezioni, anche prima della scadenza del 30 dicembre 2008.
Indeducibilità delle spese connesse alle violazioni
(Il Sole 24 Ore del 22 settembre 2008, Norme e Tributi, pag. 5, Gian Paolo Ranocchi, Giovanni Valcarenghi)
In quest’ultimo periodo si assiste ad un sempre più diffuso ricorso all’applicazione della controversa norma che prevede l’indeducibilità dei c.d.“costi da reato”, vale a dire quei costi che siano diretta traduzione dell’attività criminosa. La norma di riferimento è l’art. 14 della legge 537 del 24 dicembre 1993, il quale dispone che, nella determinazione del reddito non sono “ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato […]”. La trasmissione al p.m. della notizia di reato ai sensi degli artt. 331 e 347 del C.P.P. concretizza, di per sé, la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di disconoscere i citati costi da reato. Non è necessario attendere né l’esercizio dell’azione penale da parte dell’Autorità giudiziaria, né una sentenza di condanna definitiva. Tuttavia, nel caso in cui in seguito intervenga l’archiviazione, l’assoluzione del soggetto o l’estinzione del reato, l’Amministrazione finanziaria dovrà annullare gli avvisi di accertamento e rimborsare le somme già versate dal contribuente.
Società cooperative: i ristorni non hanno effetto sugli studi di settore
(Ufficio studi di settore, Risposta del 4 agosto 2008 – Il Sole 24 Ore del 23 settembre 2008, pag. 37, Giorgio Gavelli, Gian Paolo Tosoni)
Le società cooperative contabilizzano il ristorno, ovverosia il riconoscimento ai soci del vantaggio derivante dallo scopo mutualistico (sia sotto forma di maggior costo del lavoro conferito, sia sotto forma di minor ricavo di vendita), considerandolo come minor utile del periodo ovvero imputandolo direttamente ad incremento dei costi della gestione caratteristica. L’Amministrazione finanziaria, già con le circolari n. 53/E del 2002 e n. 35/E del 2008 , aveva affermato che l’integrale deducibilità dei ristorni dall’imponibile di periodo deve operare indipendentemente dal metodo di contabilizzazione scelto. L’ulteriore recente intervento ha chiarito che i ristorni non devono assumere rilevanza nemmeno ai fini dei risultati degli studi di settore. Essi andranno indicati, afferma l’Agenzia delle Entrate, nel rigo F23 (campo 1) nelle “altre componenti negative” del modello “studi”, di conseguenza non influiranno sul calcolo del reddito imponibile.
Copie cartacee dei documenti fiscali
(Risoluzione n. 354/E dell’8 agosto 2008 – Italia Oggi del 24 settembre 2008, pag. 44, Fabio Giordano)
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la risoluzione n. 354/E dell’8 agosto 2008 , che, come già avviene per i CAF, gli intermediari abilitati possono conservare su supporto informatico le dichiarazioni e gli altri documenti fiscali inviati all’Amministrazione finanziaria. L’Agenzia, infatti, richiamando la risoluzione n. 298/E del 18 ottobre 2007 , ha affermato che le copie delle dichiarazioni presentate possono essere conservate anche su supporto informatico, in quanto solamente l’originale, che deve essere conservato dal contribuente, deve essere firmato. Di conseguenza l’intermediario sarà solamente in possesso di una copia, che come tale deve solamente essere prontamente riproducibile in formato cartaceo su un modello conforme a quello approvato. L’Amministrazione ha, infine, chiarito che le copie devono essere conservate per almeno un anno o comunque, alla luce della circolare n. 36/E del 6 dicembre 2006 e delle novità introdotte per la stampa dei libri e registri fiscali, sino alla scadenza del termine dei tre mesi successivi a quella di presentazione del Modello Unico dell’intermediario, relativo al periodo di imposta successivo a quello dell’effettuazione della trasmissione.
Il Modello Unico 2008 viene firmato solo dal presidente del collegio sindacale
(Assonime, Circolare n. 53/2008 – Il Sole 24 Ore del 24 settembre 2008, pag. 37, Luca Gaiani)
Assonime ha, nella circolare n. 53/2008, specificato che per la firma del Modello Unico 2008 da parte dei revisori dovrebbero valere ancora le vecchie regole. La dichiarazione, quindi, deve essere firmata dal solo rappresentante della società di revisione o dal presidente del collegio sindacale, qualora abbia anche il controllo contabile. Assonime supporta la propria tesi sulla circostanza che la norma, che ha introdotto l’obbligo della firma della dichiarazione da parte del soggetto che firma la relazione di revisione, prevede anche il regime sanzionatorio nel caso in cui tale soggetto ometta di esprimere i giudizi prescritti dall’art. 2409-ter c.c. Il regime sanzionatorio, tuttavia, entra in vigore solamente dall’esercizio 2008: si potrebbe ritenere che anche l’obbligo di firmare la dichiarazione scatti da quella riferita all’esercizio in corso. Le istruzioni impartite dall’Amministrazione finanziaria non sono sul punto chiare, infatti l’elenco dei firmatari è rimasto identico a quello degli anni scorsi. Assonime pone in luce, infine, che la finanziaria 2008 comporta, per i soggetti IAS/IFRS, la rilevanza delle regole contabili adottate anche per la determinazione del reddito di impresa, con un superamento quindi dei criteri di imputazione di cui all’art. 109 Tuir.
Modello Unico per le società che aderiscono al consolidato
(Il Sole 24 Ore del 26 settembre 2008, pag. 35, Luca Gaiani)
Per l’ultima volta i gruppi societari dovranno indicare, nel Modello Unico Consolidato, le rettifiche derivanti dall’applicazione del pro-rata e dalle cessioni in neutralità, che sono state abolite dalla finanziaria 2008 . Una ulteriore novità deve, invece, essere considerata per la compilazione del Modello 2008. Difatti, l’art. 1, commi 33 e 34 , della legge 24 dicembre 2007, n.
Il calcolo dell’imposta sostitutiva sull’affrancamento dei valori da operazioni straordinarie
(Agenzia delle Entrate, Circolare n. 57/E del 25 settembre 2008 – Il Sole 24 Ore del 27 settembre 2008, pag. 25, Luca Gaiani)
L’Amministrazione finanziaria ha, nella circolare n. 57/E del 25 settembre 2008, affermato che, ai fini delle aliquote applicabili all’imposta sostitutiva sulle operazioni straordinarie, occorre considerare la totalità degli stessi, cumulando tutte le operazioni effettuate nel periodo di imposta. L’Agenzia delle Entrate sostiene che il calcolo dell’imposta deve riguardare il totale affrancato e tutte le operazioni effettuate nel medesimo periodo di imposta. L’Amministrazione finanziaria conferma che non è possibile avvalersi della possibilità di affrancare i maggiori valori emersi da operazioni di spin off, come pure per quelle operazioni di fusioni, nelle quali all’incorporante vengono cedute singole attività e non un vero e proprio complesso aziendale.
Il perfezionamento della rivalutazione dei beni di impresa avviene con l’indicazione dell’opzione nel modello Unico
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 362/E del 29 settembre 2008 – Il Sole 24 Ore del 30 settembre 2008, pag. 34, Carlo Mezzetti)
L’Agenzia delle Entrate, con orientamento oramai consolidato, ha sempre affermato che per fruire della rivalutazione dei beni di impresa o dell’affrancamento del saldo di rivalutazione era necessario versare almeno la prima rata, nel caso in cui fosse consentita la rateizzazione. La risoluzione 29 settembre 2008, n. 362/E, ha, invece, stravolto tale principio. L’Amministrazione finanziaria ha, infatti, considerato perfezionata l’opzione per la rivalutazione e l’affrancamento del saldo da rivalutazione nel momento in cui il contribuente aveva espresso, nella dichiarazione dei redditi, la volontà di usufruire di tale istituto, senza che fosse necessario versare la relativa imposta. Di conseguenza, qualora non si sia provveduto al pagamento (anche della prima rata), gli importi residui (in questo caso anche il totale dell’imposta sostitutiva) saranno iscritti a ruolo, fermo restando la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.
CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Adesione ai PVC: la volontà di avvalersi del nuovo istituto non può essere manifestata dai soci di società di persone
(Agenzia delle Entrate, Circolare n. 55/E del 17 settembre 2008 – Il Sole 24 Ore del 18 settembre 2008, pag. 29, Carlo Nocera)
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta, con la circolare del 17 settembre 2008, n. 55/E, a chiarire alcuni aspetti problematici del nuovo istituto dell’adesione ai PVC. Con particolare riferimento alla definizione agevolata dei PVC elevati nei confronti di società di persone, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che la comunicazione per l’adesione può essere presentata dal solo legale rappresentante della società. Ciò si traduce nell’impossibilità per i soci di manifestare la volontà di definire, con riferimento al reddito a loro imputabile, il PVC notificato alla società, nel caso in cui la società non intenda avvalersi dell’istituto in questione. Tale facoltà viene, invece, concessa nel caso in cui la società abbia comunicato all’Amministrazione finanziaria la propria adesione al PVC. In questo caso, la comunicazione da parte dei soci deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’atto di definizione, notificato dall’Agenzia sia alla società sia ai soci per il reddito ad essi attribuibile. Analoga situazione si verifica nel caso in cui il soggetto cui è stato notificato il PVC sia una società che ha optato per la trasparenza fiscale ai sensi degli artt. 115 e 116 del Tuir.
Adesione ai PVC: limiti alla definizione delle violazioni formali
(Agenzia delle Entrate, Circolare n. 55/E del 17 settembre 2008 – Il Sole 24 Ore del 18 settembre 2008, pag. 29, Dario Deotto)
L’Amministrazione finanziaria ha definito l’oggetto e i limiti del nuovo istituto dell’adesione ai PVC. L’Agenzia delle Entrate ha, infatti, affermato che possono formare oggetto di adesione da parte del contribuente solamente le violazioni di carattere sostanziale per le quali l’Ufficio può procedere ad emettere un avviso di accertamento parziale, con esclusione di quelle violazioni che abbiamo carattere formale o che necessitino di ulteriore attività istruttoria. Da oggi, i PVC dovranno, di conseguenza, indicare quali rilievi siano definibili mediante il nuovo istituto. L’adesione consentirà, come espressamente chiarito dall’Agenzia, di definire le violazioni riguardanti le imposte sui redditi e le relative addizionali, l’IVA, l’IRAP ed in ogni caso quelle imposte per le quali si applicano le disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. Ai contributi previdenziali, rideterminati in sede di definizione, non saranno applicati né sanzioni, né interessi. L’Amministrazione finanziaria afferma, inoltre, che la presentazione della comunicazione non è revocabile da parte del contribuente, nemmeno prima del ricevimento dell’atto di definizione.
Adesione ai PVC: l’atto di definizione dell’Amministrazione finanziaria è titolo per la riscossione mediante ruolo
(Agenzia delle Entrate, Circolare n. 55/E del 17 settembre 2008 – Italia Oggi del 18 settembre 2008, pag. 32, Andrea Bongi)
L’Autore ci ricorda che l’adesione ai PVC si perfeziona con la notifica da parte dell’Amministrazione finanziaria dell’atto di definizione, il quale è titolo per l’iscrizione a ruolo. Con la notifica di tale atto sorge in capo al contribuente l’obbligo di versare l’importo richiesto che ricordiamo può essere rateizzato in massimo 8 rate trimestrali (o massimo 12 rate se la somma è superiore ad euro 51.645,69). Qualora il contribuente non adempia, il mancato versamento dell’intero importo (o di una rata) comporterà l’iscrizione a ruolo di quanto dovuto con l’aggiunta di una sanzione pari al 30% delle somme dovute.
Adesione ai PVC: possibili riflessi penali
(Agenzia delle Entrate, Circolare n. 55/E del 17 settembre 2008 – Il Sole 24 Ore del 19 settembre 2008, pag. 30, Carlo Nocera)
Il nuovo istituto dell’adesione ai PVC potrebbe avere incidenza anche in ambito penale. Sebbene l’Amministrazione finanziaria non abbia chiarito, nella circolare n. 55/E del 17 settembre 2008 , tale aspetto, si deve ritenere che l’adesione al PVC possa integrare la circostanza attenuante di cui all’art. 13 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Difatti, il citato articolo 13 prevede che “le pene previste per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla metà […] se, […], i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie”. L’istituto dell’adesione ai PVC di cui all’art. 5-bis del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, deve essere ricompreso nel più ampio genus dell’accertamento con adesione, come espressamente affermato dalla stessa Agenzia delle Entrate e sulla considerazione della sua collocazione sistematica. Nessun dubbio può, quindi, sorgere sull’applicabilità della circostanza attenuante citata, nel caso in cui il contribuente si sia avvalso dell’istituto in questione.
Adesione ai PVC: ampia discrezionalità degli Uffici
(Agenzia delle Entrate, Circolare n. 55/E del 17 settembre 2008 – Il Sole 24 Ore del 19 settembre 2008, pag. 30, Dario Deotto)
La possibilità di definire con successo un PVC, avvalendosi del nuovo istituto, è un’attribuzione propria dell’Ufficio, il quale diventa parte e arbitro della procedura medesima. L’Amministrazione finanziaria ha, infatti, ampi margini di discrezionalità nel verificare l’esistenza dei presupposti per l’accesso al nuovo istituto. Questi ampi poteri sono concessi dalla norma stessa che non circoscrive con chiarezza i limiti oggettivi per l’adesione al PVC. Si potrà arrivare, quindi, al paradosso che seppur nel PVC sia indicata la possibilità di avvalersi dell’istituto in questione, il contribuente si veda negare l’accesso all’adesione da parte del competente Ufficio.
Adesione ai PVC negata nel caso in cui sia necessaria attività istruttoria
(Agenzia delle Entrate, Circolare n. 55/E del 17 settembre 2008 – Italia Oggi del 19 settembre 2008, pag. 40, Duilio Liburdi)
Non sono definibili con il nuovo istituto dell’adesione ai PVC i verbali che contengano rilievi che necessitano di ulteriore attività istruttoria, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare del 17 settembre 2008, n. 55/E. L’Amministrazione finanziaria ritiene, quindi, che non siano definibili i PVC che evidenziano una operazione potenzialmente elusiva ai sensi dell’art. 37-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ovvero quelli che contestano violazioni in materia di deducibilità di costi da paesi black list. Difatti, in entrambi gli esempi citati dall’Agenzia delle Entrate, le norme in materia di accertamento prevedono una ulteriore attività istruttoria consistente nella richiesta di documentazione o di chiarimenti al contribuente.
Adesione ai PVC: impugnabile il provvedimento di diniego della definizione
(Il Sole 24 Ore del 23 settembre 2008, pag. 37, Luigi Lovecchio)
L’Agenzia delle Entrate, qualora ritenga che non sia accoglibile l’istanza di adesione al PVC, deve notificare al contribuente apposita comunicazione di diniego. Si deve ritenere che tale provvedimento possa essere impugnato, entro 60 giorni, avanti le Commissioni tributarie. Difatti, l’Autore fa notare che il diniego in questione deve essere ricompreso tra i provvedimenti di rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari che l’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, annovera espressamente tra gli atti impugnabili. Si può, quindi, affermare che la comunicazione di rigetto deve anche rispettare il contenuto minimo di motivazione prescritto dall’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Adesione ai PVC: convenienza rispetto ad altri istituti
(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5-bis – Italia Oggi del 23 settembre 2008, pag. 41, Franco Ricca)
Dopo l’entrata in vigore del nuovo istituto dell’adesione ai PVC, nasce la necessità per i contribuenti di effettuare una valutazione comparatistica dei vari istituti che consentono di sanare le irregolarità. L’adesione ai PVC comporta notevoli vantaggi, soprattutto se comparata con il ravvedimento operoso. Difatti, oltre alla riduzione più consistente delle sanzioni l’aspetto che desta maggior interesse risulta essere la circostanza che il nuovo istituto, a differenza del ravvedimento, consente di applicare alle sanzioni il cumulo giuridico per ciascun tributo e periodo di imposta. Di conseguenza, la sanzione base sulla quale applicare la riduzione ad un ottavo è già meno elevata di quella prevista nel caso in cui il contribuente intenda ravvedersi ai sensi dell’istituto di cui all’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Adesione ai PVC: necessario valutare l’aspetto penale dell’adesione
(Italia Oggi del 24 settembre 2008, pag. 40, Luca Nisco)
La convenienza del nuovo istituto dell’adesione ai PVC non può prescindere dalla valutazione dei risvolti penalistici. Difatti, l’adesione al PVC preclude al contribuente la possibilità di dimostrare in contraddittorio la bontà del proprio operato. Le conseguenze più evidenti si possono percepire nell’ipotesi in cui la verifica fiscale venga condotta da funzionari dell’Agenzia delle Entrate ed emergano gli elementi costitutivi dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 10 marzo 2000. Difatti, contrariamente a quanto avviene per i casi in cui i verificatori siano militari, gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate trasmettono all’autorità giudiziaria la notizia di reato solamente al momento dell’emanazione degli avvisi di accertamento. La possibilità di dimostrare la correttezza, nel contraddittorio instaurato ad esempio a seguito di istanza di accertamento con adesione, potrebbe, infatti, consentire al contribuente di tornare al di sotto delle soglie di punibilità e, quindi, di evitare spiacevoli riflessi in ambito penale.
TRIBUTI LOCALI
ICI: fabbricati rurali assoggettati all’imposta
(Corte di Cassazione, Sentenza 15 settembre 2008, n. 23596 – Il Sole 24 Ore del 30 settembre 2008, pag. 33, Luigi Lovecchio, Valentina Melis)
LAVORO
Apprendistato: semplificazione in materia di comunicazioni obbligatorie
(Ministero del lavoro, Nota prot. n. 6011/2008 – Italia Oggi del 19 settembre 2008, pag. 42, Daniele Cirioli)
La manovra estiva (d.l. n. 112 del 25 giugno 2008) ha apportato numerose novità in materia di semplificazione normativa del contratto di apprendistato. Difatti, ora sarà possibile per i datori di lavoro erogare anche solamente una formazione aziendale, svincolata dai profili formativi regionali.
Con la nota prot. 6011/2008 , il Ministero del lavoro è intervenuto su alcuni aspetti problematici della riforma del contratto di apprendistato. In particolare nella nota si chiarisce che i datori di lavoro che operano in due o più regioni possono inviare tutte le comunicazioni obbligatorie, ora anche relative ad un apprendistato erogato in modalità esclusivamente aziendale, ad un solo sistema informatico regionale, indipendentemente dal numero di sedi di lavoro presenti sull’intero territorio nazionale.
Maxi sanzione per il lavoro sommerso: applicazione del principio del favor rei
(Agenzia delle Entrate, Circolare n. 56/E del 24 settembre 2008 – Il Sole 24 Ore del 25 settembre 2008, pag. 32, Luigi Caiazza)
La c.d. maxi sanzione prevista per i datori di lavoro che utilizzano lavoratori in nero è stata oggetto di una profonda riforma da parte dell’art. 36-bis, commi 7 e 7-bis, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223. Innanzitutto, la competenza a irrogare le sanzioni contestate dopo il 12 agosto 2006 è delle Direzioni provinciali del lavoro, tranne che per quelle violazioni contestate prima di tale data, per le quali la competenza rimane dell’Agenzia delle Entrate. La stessa norma ha previsto, altresì, la sanzione amministrativa da euro
SOCIETÀ ED ENTI ASSIMILATI
Conferimenti in S.p.A. più semplici
(D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 142 – Il Sole 24 Ore del 23 settembre 2008, pag. 33, Primo Ceppellini, Roberto Lugano)
Con il d.lgs. 4 agosto 2008, n. 142, il legislatore ha innovato profondamente la disciplina dei conferimenti in natura in S.p.A., per i quali, ai sensi dell’art. 2343-ter del C.C., a talune condizioni, non è più necessaria la relazione giurata di stima di un esperto perito nominato dal Tribunale. In particolare, tale perizia non sarà più necessaria se oggetto del conferimento sono beni mobiliari quotati, per i quali la valutazione non supera il prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati nei sei mesi precedenti in un mercato regolamentato. Se i beni e crediti sono diversi da quelli citati la perizia non è richiesta nel caso in cui: 1) il valore dei beni non supera il fair value ricavato da un bilancio sottoposto a revisione legale approvato da non oltre un anno (e non vi siano rilievi da parte del revisore) ovvero 2) il valore dei beni non supera il fair value risultante da una valutazione redatta, in data non anteriore di sei mesi dal conferimento, da un esperto perito indipendente dal conferente e dalla società conferitaria. La novità è di enorme rilievo in quanto il procedimento è, nei casi sopra evidenziati, addirittura più snello e elastico di quello previsto dall’art. 2465 C.C. per i conferimenti nelle S.r.l.
Assistenza finanziaria per l’acquisto di azioni proprie
(D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 142 – Il Sole 24 Ore del 23 settembre 2008, pag. 33, Angelo Busani)
Il d.lgs. 4 agosto 2008, n. 142 ha attutito il risalente principio, contenuto nell’art.
Cessione di quote di S.r.l. in formato digitale
(Circolare UnionCamere, prot. n. 14288 – Italia Oggi del 23 settembre 2008, pag. 38, Cristina Bartelli)
UnionCamere è intervenuta per chiarire alcune modalità operative della cessione di quote di S.r.l. effettuata presso i dottori commercialisti. Innanzitutto ha ricordato come la nuova disciplina si applica solamente per quei trasferimenti che nascono informatici, vale a dire che, nel caso in cui la cessione avvenga in forma cartacea e con firma autografa, la competenza è e rimane del notaio. Ugualmente i dottori commercialisti, che ricordiamo devono anche esser muniti di firma digitale, potranno depositare presso il registro imprese solamente quegli atti che comportino il trasferimento della piena proprietà delle quote. Rimarranno, infatti, in un primo periodo transitorio, escluse altre fattispecie quali trust, donazioni e usufrutto.
CONTABILITÀ E BILANCIO
Ammortamenti anticipati anche per i beni autoprodotti
(Italia Oggi del 22 settembre 2008, pag. 28, Norberto Villa, Franco Cornaggia)
Anche per i beni nuovi, costruiti in economia ed entrati in funzione nel 2008, è concessa la facoltà di procedere ad un maggior ammortamento. Difatti, l’art. 1, comma 34 , della legge 244 del 24 dicembre 2007 prevede che “per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo […] non si applica la riduzione a metà del coefficiente tabellare prevista dal comma 2 dell’articolo
IRES basata sul bilancio IAS
(Il Sole 24 Ore del 25 settembre 2008, pag. 33, Antonio Criscione, Franco Roscini Vitali)
È in fase di redazione il d.m. che deve dare attuazione alle norme della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , che prevedono, per le società di capitali che adottano per legge o volontariamente i principi contabili IAS/IFRS, la possibilità di calcolare l’IRES in base alle risultanze del bilancio. La sua pubblicazione, attesa originariamente a fine settembre, dovrebbe avvenire nei prossimi mesi, in quanto a via XX settembre stanno verificando l’impatto delle norme sul gettito nel breve - medio periodo. È in discussione, inoltre, alla commissione Finanze della Camera lo schema di decreto legislativo che darà attuazione alla direttiva 2006/46/CE. Nello schema di decreto legislativo è previsto l’innalzamento delle soglie relative al bilancio consolidato e al bilancio abbreviato, nonché l’obbligo di inserire in nota integrativa le informazioni relative agli “accordi fuori bilancio” e alle operazioni con parti correlate. Il testo dovrebbe ricevere parere positivo a breve termine; difatti, il relatore presso
VARIE
Privacy e sicurezza dell’anagrafe tributaria
(Il Sole 24 Ore del 24 settembre 2008, pag. 35, Antonello Cherchi)
Il Garante della privacy, al termine di una attività ispettiva iniziata lo scorso dicembre, ha verificato la presenza di un non adeguato standard di sicurezza degli accessi esterni all’anagrafe tributaria. L’Authority ha, infatti, rilevato che vi sono circa 9.580 enti che hanno accesso all’anagrafe, per un totale di circa 78.000 utenti abilitati. Il Garante ha, quindi, invitato l’Amministrazione finanziaria, innanzitutto, a rivedere le convenzioni che concedono l’utilizzo a soggetti esterni dei dati contenuti nell’anagrafe e, infine, a porre in essere tutte le misure, quali censimento dei terminali, autenticazione forte e tracciabilità degli utenti connessi, necessarie per garantire un livello di protezione adeguato delle informazioni presenti in tale banca dati. (Comunicato Stampa 23 settembre 2008).
Al via la normativa antiriciclaggio nella Repubblica di San Marino
(Italia Oggi del 25 settembre 2008, pag. 37, Giovanni Galli)
Nei prossimi giorni dovrebbero essere emessi un regolamento e quattro decreti delegati che daranno attuazione alla normativa antiriciclaggio entrata ieri in vigore nella Repubblica di San Marino. La finalità è quella di permettere che la piccola Repubblica venga inserita nella c.d. White List (nella quale ad oggi non risulta inserita) nonché l’armonizzazione della propria legislazione a quella internazionale. Verrà, quindi, istituita una autorità indipendente, l’Agenzia di Informazione Finanziaria, con lo specifico compito di vigilare e prevenire attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Verranno, inoltre, progressivamente eliminati i libretti al portatore e i soggetti finanziari (non i professionisti) dovranno dotarsi di un apposito registro informatico per l’identificazione della clientela. Rimarranno, tuttavia, in vigore quelle norme, quali il segreto bancario e la possibilità di costituire società anonime, che hanno caratterizzato negli anni il sistema finanziario di San Marino.
Antiriciclaggio: diversi obblighi di individuazione del grado di rischio in base alle caratteristiche del cliente
(Il Sole 24 Ore del 29 settembre 2008, Norme e tributi, pag. 3, Roberto Moscati)
La normativa antiriciclaggio impone, anche alla luce delle recenti interpretazioni della Guardia di Finanzia e del CNDCEC, obblighi differenziati in base alle caratteristiche soggettive del cliente e alle modalità di effettuazione dell’operazione. Tali obblighi possono essere semplificati, ordinari e rafforzati. Si avrà la possibilità di utilizzare la procedura semplificata qualora il cliente sia un ufficio della P.A. o un intermediario finanziario già destinatario di obblighi antiriciclaggio. La procedura rafforzata è necessaria quando il cliente sia fisicamente assente (e non sia già stato identificato) e manchi l’attestazione rilasciata da un soggetto abilitato o quando emerga un elevato rischio di riciclaggio. La possibilità di utilizzare la procedura ordinaria è residuale rispetto alle altre citate. La valutazione del cliente in base al rischio è poi, come evidenziato dal vademecum del CNDCEC, legata ad elementi che caratterizzano il cliente e le operazioni da effettuare. Tale valutazione, da effettuarsi con le modalità di calcolo suggerite dal CNDCEC stesso, evidenzierà il grado di rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo.
